
La Responsabilità Medica
La responsabilità medica è una responsabilità professionale che quindi attiene all’esercizio di un’attività di carattere intellettuale.
La disciplina della prestazione d’opera intellettuale è contenuta negli artt. 2230 e ss. del codice civile laddove è però fatta salva l’applicabilità di leggi speciali.
L’opera deve essere eseguita personalmente da chi ha assunto l’incarico potendo però il prestatore d’opera valersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari qualora tale collaborazione sia consentita dal contratto o dagli usi e comunque non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.).
La prestazione di un opera intellettuale, quale è quella medica, può dar luogo sia ad una responsabilità civile che ad una responsabilità penale, tuttavia tale l’accertamento come vedremo andrà eseguito differentemente.
La condotta del medico può essere commissiva od omissiva e l’evento lesivo è ascrivibile sia a titolo di dolo che di colpa. Tra la condotta e l’evento deve poi sussistere un nesso causale e quindi l’evento da cui scaturisce la responsabilità del medico si deve essere verificato a seguito di una sua azione o di una mancata azione dovuta in forza della posizione di garanzia che lo stesso ricopre . Con riferimento dunque alla condotta omissiva il medico è responsabile in quanto soggetto ad un obbligo di garanzia ovvero l’obbligo giuridico del soggetto, fornito dei necessari poteri, d’impedire l’evento offensivo di beni affidati alla sua tutela. scarica il documento completo pdf
fonte: Studio Legale Vecchione
Notificazioni a soggetti diversi dall’imputato con mezzi alternativi
La prescrizione per l’opposizione alla custodia cautelare comincia a decorrere dalla notifica rituale e non dall’invio del fax o della comunicazione telefonica al difensore.
E’ quanto ha precisato la Suprema Corte con la recente sentenza n.° 2105/2010, con cui ha, appunto, stabilito che la misura cautelare inizia a decorrere dal giorno in cui avviene, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, il deposito del provvedimento applicativo della stessa misura.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso avverso il rigetto (in quanto tardiva) della richiesta di riesame dell’ordinanza che disponeva il divieto di dimora.
Il tribunale di primo grado, compiendo un errore di valutazione, aveva fatto scattare il conteggio dei 10 giorni utili per proporre impugnazione dalla data in cui l’avvocato era stato avvertito della misura interdittiva mediante l’invio di un fax, preceduto anche da una telefonata sul cellulare, con cui si comunicava il momento dell’interrogatorio.
I giudici di legittimità hanno ricordato che “il termine per proporre la richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell’imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del relativo deposito a norma dell’art. 309, comma 3, c.p.p. e non da quello della partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere o la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo, come ad esempio il giorno in cui è stato faxato al difensore l’avviso di interrogatorio”.
Nella sentenza in commento, ancora, la Suprema Corte tiene a precisare che “l’uso di mezzi alternativi, quali fax o telefono, pur previsti dalla legge, è consentito solo in casi di urgenza e limitatamente a particolari incombenze, come un interrogatorio, pur legato alla misura coercitiva, ma non può essere considerato valido ai fini della decorrenza dei termini per la domanda di riesame”.
Quindi, in definitiva, ferma presa di posizione della Cassazione, secondo cui è escluso l’uso del fax o del telefono per notificare l’avviso di deposito di una misura cautelare che comporti un termine perentorio per l’impugnazione.
a cura dell'Avv. Gianluca Carelli
La disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia nel Codice degli Appalti
Con il D.lvo n.° 163/2006 – Codice degli appalti – il legislatore italiano ha provveduto a riorganizzare, in attuazione di specifiche indicazioni fornite dall’Unione Europea nelle Direttive europee n.° 2004/17/CE e n.° 2004/18/CE, la disciplina dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture ovvero l’esecuzione di opere o di lavori in cui siano parte l’amministrazione dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, costituiti dai predetti soggetti.
In particolare, nell’ambito del Codice degli appalti, l’art. 125 fornisce la disciplina quadro delle acquisizioni in economia da parte delle amministrazioni di beni, lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, conducendo a sistema e sintetizzando le precedenti normative di cui alla L. n.° 109/1994 ed al D.P.R. n.° 554/1999 – per quanto riguarda i lavori – e di cui al D.P.R. n.° 384/2001 – per quanto riguarda le forniture di beni e servizi.
Per quel che concerne l’esecuzione in economia di prestazioni di forniture e di servizi, il richiamato articolo conferma i tradizionali strumenti di acquisizione da parte dell’ente tramite amministrazione diretta o, in alternativa, tramite cottimo fiduciario, come avveniva in passato sotto il vigore della precedente normativa.
Nell’amministrazione diretta, servizi e forniture sono acquisiti e/o prestati direttamente dall’ente con mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, ovvero con personale proprio, o appositamente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il cottimo fiduciario è, invece, una procedura negoziata in cui le acquisizioni di servizi e forniture avvengono mediante affidamento a terzi, imprese o persone fisiche esterne all’amministrazione.
Come avviene per l’esecuzione di lavori, anche in ordine all’esecuzione in economia di forniture e servizi, l’art. 125 prevede che l’Ente operi attraverso un responsabile del procedimento individuato nei modi e nei termini di cuialla L. n.° 241/1990 dettata in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il comma 9 dell’art. 125 del Codice degli appalti ammette le forniture ed i servizi in economia per importi inferiori a € 137.000,00 – se si tratta di amministrazioni aggiudicatici che sono autorità governative centrali – e per importi inferiori a € 206.000,00 – se si tratta di altre amministrazioni appaltanti.
Entro tali importi, il comma 11 prevede che è sempre consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00 senza che siano richieste e/o ricorrano altre condizioni. Diversamente, in caso di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino a € 206.000,00 l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori – solo laddove ciò sia possibile e solo se sussista un tale numero di soggetti idonei sul mercato – che dovranno essere individuati sulla base di indagini ovvero attingendo da appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante.
Quanto all’oggetto di servizi e forniture, il comma 10 individua una serie di categorie generali nel cui ambito le amministrazioni possono procedere con l’acquisizione in economia (risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, urgenza). Viene, inoltre, ammessa l’acquisizione di servizi e forniture in economia – al di fuori delle categorie generali elencate – in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo di singole voci di spesa, ma solo se preventivamente individuate con atto di natura provvedimentale dall’ente sulla base di specifiche esigenze.
L’art. 125 comma 12 del Codice degli appalti precisa che, in ogni caso, l’affidatario in economia debba comunque possedere i requisiti di idoneità morale, le capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per le prestazioni affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Il successivo comma 13 prevede esplicitamente che nessuna prestazione di servizi e forniture possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di farla ricadere nell’ambito delle procedure in economia.
Alla disciplina contenuta nell’art. 125 del Codice degli appalti, vanno affiancate quelle disposizioni concernenti altri aspetti dell’esecuzione in economia di servizi e forniture che devono considerarsi ancora vigenti laddove compatibili con la normativa codicistica. Più precisamente, gli artt. 8 e 11 del D.P.R. n.° 384/2001 e l’art. 11 del D. Min. Econ. Fin. n.° 19245/2002 – per quanto concerne la verifica della prestazione da parte dell’ente – gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n.° 384/2001 – quanto a termini di pagamento e procedure contabili – l’art. 10 del D. Min. Econ. Fin. n.° 19245/2002 – in ordine a ordinazione e liquidazione di beni e servizi – l’art. 21 del D. Min. Econ. Fin. n.° 19245/2002 – per le garanzie fideiussorie a carico degli affidatari – e l’art. 21 del D. Min. Econ. Fin. n.° 19245/2002 – per gli inadempimenti imputabili al contraente privato. Lo stesso Codice degli appalti, infine, disciplina all’art. 137 le modalità di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore nei contratti di cottimo.
a cura dell'Avv. Gianluca Carelli
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